CLUB ALPINO ITALIANO
STATUTO DELLA SEZIONE “EMILIO BERTINI DI PRATO”
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DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1 (Denominazione e durata) – E’ costituita, con sede legale in Prato, l’associazione denominata − “CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione Emilio Bertini – Prato – APS – ETS” e sigla CAI PRATO APS – ETS.
L’Associazione è struttura territoriale del Club Alpino Italiano (CAI), di cui fa parte a tutti gli effetti. E’ soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento del Club Alpino Italiano della Regione Toscana.
L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 2 (Natura) – L’Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore. Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria. Gli iscritti all’associazione sono soci del Club Alpino Italiano.
Art. 3 (Scopi) – La finalità è quella diffondere la cultura della montagna e promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale, e
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
-
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse general di cui al presente
articolo; - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
- alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, sci di fondo, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui ai punti 3) e 4);
- alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
- alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, sci di fondo, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;
- a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio.
L’associazione potrà, inoltre, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, strumentali e funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali e assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali.
L’associazione può assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali e può anche esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 6 del codice del terzo settore, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi a norma dell’art.7 del codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 4 (Locali sede) – Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
SOCI
Art. 5 (Soci) – Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.
Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti ad altre Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea.
Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione stessa.
I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
I soci, nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.
Art. 6 (Ammissione) – Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell’autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà.
La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.
Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.
Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull’accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.
In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
Sia in sede di ammissione all’Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Art. 7 (Quota associativa) – Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:
- la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme di cui ai punti 2), 3), 4) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell’Ente.
Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.
Art. 8 (Partecipazione all’attività associativa) – La partecipazione all’attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.
Il socio si impegna con l’ammissione ad osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, il Regolamento Disciplinare e il Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e provvedimenti; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’assemblea dei soci e del consiglio direttivo dell’associazione.
All’atto dell’ammissione il socio è tenuto a versare all’associazione le quote di cui all’articolo 7.
I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.
I soci nello svolgimento dell’attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all’altezza dell’impegno e delle difficoltà prevedibili gestendo ed attenuando i relativi rischi, accettando quelli residui.
I soci possono contribuire all’attività della sezione mediante prestazioni volontarie e gratuite salvo rimborso delle spese autorizzate sostenute e documentate.
I soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale nel rispetto delle modalità definite dallo Statuto e dai regolamenti hanno diritto a:
- frequentare i locali dell’associazione e partecipare alle iniziative e alle manifestazioni promosse dall’associazione;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 9 (Dimissioni) – Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il trasferimento da una Sezione ad un’altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell’adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell’Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.
Art. 10 (Perdita della qualità di socio) – La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito.
Art. 11 (Sanzioni disciplinari) – Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.
La competenza per l’irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l’eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.
Art. 12 (Ricorsi) – In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.
SEZIONE
Art. 13 (Organi della Sezione) – Sono organi della Sezione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Art. 14 (Assemblea) – L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Presidente sezionale (carica sociale);
- elegge il Consiglio direttivo (carica sociale);
- elegge i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato alla sezione (carica sociale);
- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l’Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (carica sociale);
- delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;
- approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno n. 50 Soci, aventi diritto al voto.
Art. 15 (Convocazione) – L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e, quando necessario, la nomina delle cariche sociali. L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell’Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.
L’assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante:
- affissione dell’avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita;
- con avviso ai soci a mezzo posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data;
- pubblicazione sul bollettino sezionale, almeno 15 giorni prima della data.
Art. 16 (Partecipazione) – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci qualora la Sezione abbia un numero
di Soci non inferiore a cinquecento.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.
Art. 17 (Presidente e Segretario dell’Assemblea) – L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, quando necessario, tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.
Art. 18 (Deliberazioni) – Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti
aventi diritto al voto.
Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.
Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale. Questa norma non è valida per i delegati all’Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano.
Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.
La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 19 (Composizione e funzioni) – Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sezione e si compone di numero 7 (sette) componenti compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all’art. 17;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- redige il bilancio previsionale della sezione;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l’attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull’ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l’ammissione del socio;
- delibera sull’accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la sezione venga istituita erede, l’eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il VicePresidente che sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, partecipano alle riunioni del consiglio direttivo ma non hanno diritto di voto.
L’Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 20 (Durata e scioglimento) – Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili, alla loro carica, una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n.3 riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti, con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l’Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni,
convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 21 (Convocazione) – Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare, senza diritto di voto, i Soci eletti all’Assemblea dei Delegati del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Art. 22 (Modalità di convocazione) – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni trenta giorni mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.
All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.
I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.
Art. 23 (Compiti e nomina del Presidente) – Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
- sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
Il candidato alla carica di Presidente della Sezione, al momento della elezione, deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica non più di tre anni ed è rieleggibile, alla carica di presidente, una prima volta e lo può essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
Art. 24 (Compiti del Tesoriere) – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento disgiuntamente al Presidente.
Art. 25 (Compiti del Segretario) – Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO
Art. 26 (Composizione e durata) – Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E’ costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.
E’ compito dei Revisori dei conti:
- l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
L’Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/17 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) la revisione legale dei conti.
In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi
momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.
Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall’Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’Organo di controllo elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.
I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci.
L’Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l’oggetto delle riunioni.
È compito dell’Organo di controllo:
- l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell’eventuale Regolamento;
- la convocazione dell’Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.
CARICHE SOCIALI
Art. 27 (Condizioni di eleggibilità) – Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:
- siano iscritti all’associazione da almeno due anni (i soci che partecipano per la carica di presidente devono avere un’anzianità di iscrizione alla sezione di tre anni sociali completi);
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l’attribuzione e l’erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.
Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali..
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE
Art. 28 (Commissioni, Gruppi e Scuole) – Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico – organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all’attività del gruppo stesso.
E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.
SOTTOSEZIONI
Art. 29 (Costituzione) – Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del
numero dei delegati elettivi all’assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.
Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all’approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.
PATRIMONIO
Art. 30 (Patrimonio) – Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.
Le entrate sociali sono costituite:
- dalle quote associative;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
I fondi liquidi dell’Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.
AMMINISTRAZIONE
Art. 31 (Esercizio sociale) – Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell’Organo di controllo ove
previsto, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell’assemblea e previo parere positivo dell’Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS.
CONTROVERSIE
Art. 32 (Tentativo di conciliazione) – La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio
Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto,
dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l’impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33 (Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore) – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.
Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Prato del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 21 Giugno 2022.